autorizzazione
alla vendita di bene di incapace, erede di italiano residente e deceduto
all'estero
not. Ernesto
Quinto Bassi
Il caso: vendita di bene
immobile in comune di Cagliari appartenente ad un cittadino italiano
domiciliato, residente e deceduto all'estero, l'erede è interdetto.
La procedura
dell'accettazione beneficiata non si è ancora conclusa.
Qual è il tribunale ex art
747 c.p.c., territorialmente competente?
1.
il giudice del luogo ove sono situati la maggior parte dei beni in
Italia in applicazione, per analogia, dell'art.22 cpc?
2.
il giudice del luogo ove risiede l'interdetto in virtù del principio
secondo il quale in mancanza di un'espressa previsione normativa la competenza
è individuata in relazione al domicilio del soggetto nel cui interesse è
previsto il provvedimento di v.g.?
3.
il capo dell'ufficio consolare individuato ai sensi dell'art.35, D.P.R.
200/1967
4.
ancora il tribunale indicato dall'art. 35,
D.P.R 200/1967
Not. Adriano Pischetola, risponde:
Trattandosi di bene ereditario
appartenente ad un incapace, non vedo altra autorità giudiziaria competente se
non il Tribunale del luogo di apertura della successione ( art. 747, c.p.c.).
Difronte all'ormai
incontestato principio dell'immediato riconoscimento nel territorio italiano di
provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione con gli unici limiti
rappresentati dall'ordine pubblico e dal rispetto dei diritti essenziali della
difesa (arg. ex artt. 66 e 65 legge n.218/95), mi pare che non sorgano più
dubbi in ordine alla utilizzabilità anche ai nostri fini di siffatti
provvedimenti.
Non ritengo applicabile per
analogia il disposto dell'art. 22 c.p.c., essendo questa norma generale (in
materia successoria) rispetto a quella speciale ex art. 747 c.p.c., nè ritengo
possibile invocare semplicemente il provvedimento autorizzativo presso
l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ricade il domicilio o la
residenza dell'incapace - perchè non è solo il suo interesse oggetto di
valutazione da parte dell'autorità giudiziaria, come sappiamo, ma interessi
compositi e molteplici relativi anche ad altri soggetti - [a proposito, dal
quesito non si evince se l'interdetto è domiciliato in Italia o all'estero, ma
dal contesto deduco che sia all'estero, o sbaglio?].
Il problema semmai si pone
per l'autorità competente a fornire il preventivo parere del giudice tutelare
circa l'emanabilità del provvedimento autorizzativo.
Ancora una volta credo che
tale parere possa essere richiesto al giudice tutelare (anche straniero)
competente in ragione del domicilio dell'interdetto che è quello del tutore ai
sensi dell'art. 45 c.c.,- norma quest'ultima da ritenersi applicabile in forza
dell'art. 43 della legge n.218/95 che appunto per i rapporti fra l'incapce e
chi ne ha la cura fa riferimeto alla legge nazionale dell'incapace stesso -
(per quanto concerne la competenza del G.T. conformemente vedi studio CNN
n.1482 approvato l'11.2.1997 , sia pure in riferimento all'analoga ipotesi
della vendita del bene ereditario di un minore; contra P. Genova 16 settembre
1978, D.Fam, 1979, 811 che ritiene competente a pronunciarsi sulla vendita di
un immobile ereditario appartenente ad un minore il giudice tutelare del
luogo ove è sito l'immobile stesso).
Del resto ricorrendo motivi di
urgenza l'art.43 della legge di riforma del dip stabilisce che il giudice
italiano può adottare le misure previste dalla legge italiana, dovendosi
però legittimamente dubitare che nel concetto di 'misure' possa rientrare
quello del semplice parere (perlatro non vincolante, come è noto) del G.T.
previsto nella procedura ex art. 747 cpc.
Al riguardo peraltro non va
ignorato il disposto dell'art. 35 della legge consolare n.200/1967, in
particolar modo nel punto in cui consente al 'capo dell'ufficio consolare di I°
categoria' di emanare provvedimenti di v.g. anche in materia di successioni che
per leggi dello Stato siano di competenza del giudice tutelare, nei confronti
di cittadini residenti nella circoscrizione.
Del resto in dottrina si fa
correttamente notare che questa competenza consolare è ammessa - per espressa
affermazione contenuta nel cit. art. 35 - semprechè ricorrano quelle
'particolari circostanze che ciò consiglino'.
Escluderei, invece, che tale
autorità possa emanare essa stessa il provvedimento autorizzativo nella sua
interezza, stante il raccordo interpretativo che prima evidenziavo fra art.747
c.p.c., da un lato e legge di riforma del diritto internazionale privato.
La competenza del
Tribunale di Roma resta a sua volta testualmente esclusa dall'art. 36 legge
cit. che la prevede solo in particolari casi in relazione ai ricorsi avverso
i provvedimenti consolari ex art. 36 legge cit. (cfr. Caccavale, Manuale
di v.g. Ipsoa, 1999, pag. 691 che cita in nota Brama, pag. 18 in Accettazione
di eredità con beneficio d'inventario, Milano, 1995), .
cordialità